Cos’è e come funziona una proposta di acquisto
Una delle più ricorrenti procedure utilizzate in una compravendita immobiliare, in una prima fase, la presentazione al titolare di una proposta di acquisto. Vediamo di cosa si tratta e quali effetti produce a livello legale.
Che cos’è la proposta di acquisto
La proposta di acquisto è una dichiarazione, stipulata in forma scritta, con cui un aspirante compratore comunica al titolare di un immobile di voler acquistare quell’immobile a un determinato prezzo. La proposta di acquisto prevede anche un termine di scadenza, di solito fissato alcune settimane dopo il recapito della stessa al venditore, e prevede anche il rilascio di una caparra da parte del proponente. L’entità della caparra può essere fissata liberamente dall’acquirente, ma solitamente è proporzionale al valore dell’immobile ed ammonta a qualche migliaio di euro.
Cosa comporta la proposta di acquisto
La proposta di acquisto è vincolante solo per il compratore: dal momento in cui la presenta al titolare egli è infatti obbligato a tenere fede a quanto dichiarato nel documento, pena la perdita della caparra ed altre eventuali richieste di risarcimento. Il proponente è tuttavia vincolato solo fino allo scadere del termine indicato nella proposta stessa: in mancanza di un riscontro da parte del venditore, successivamente alla data di scadenza della proposta il compratore è libero da ogni obbligo legale.
Il proprietario dell’immobile è invece vincolato dalla proposta di acquisto solo dal momento in cui la accetta: in questo caso anche il venditore è tenuto, per legge, a rispettare quanto previsto nel documento che ha firmato. A questo punto, eventuali modifiche ai termini della proposta potranno essere effettuate solo con il consenso di entrambe le parti.
La proposta di acquisto è quindi uno degli atti che possono far parte della procedura di compravendita di un immobile. È tuttavia diversa dal contratto preliminare: a volte si genera confusione tra i due documenti che invece hanno caratteristiche ed effetti molto diversi. Il contratto preliminare può intervenire infatti successivamente alla proposta, mentre la transazione si perfeziona e si conclude solo in seguito alla firma di un terzo atto che è il rogito o contratto definitivo di compravendita immobiliare. Per maggiori informazioni: “Contratto di compravendita immobiliare: dal preliminare al definitivo“.